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Il caso Lamburghino: quando Lamborghini chiese 200mila Euro ad una paninoteca di Segrate
Sono, ormai, all’ordine del giorno situazioni in cui è possibile riscontrare, per il pubblico di riferimento, la sussistenza di un rischio di confusione tra due o più marchi presenti sul mercato. Molto spesso, tali situazioni riguardano marchi che, in gergo, vengono detti marchi notori, ossia marchi che si distinguono da quelli “ordinari” per essere caratterizzati dal cosiddetto “stato di rinomanza”, ossia da uno stato che consente, al titolare del marchio notorio, di impedire la registrazione e/o l’uso in commercio di marchi relativi a segni uguali o simili anche laddove tali marchi identifichino prodotti e servizi non affini a quelli identificati, invece, dal marchio notorio (così come, in precedenza, spiegato qui). Deriva, in sostanza, dalla notorietà del marchio, la c.d. tutela extramerceologica, ossia – appunto – la facoltà di avere tutela, con riferimento al proprio marchio notorio, anche in relazione a prodotti o servizi non direttamente tutelati dal marchio stesso.
 
Con riferimento a quanto al precedente paragrafo, appare come paradigmatica una vicenda recentemente assurta agli onori della cronaca, che ha coinvolto la nota casa automobilistica di Sant’Agata Bolognese, Lamborghini S.p.a.. Per tramite di un’intensa attività di sorveglianza del mercato, tale società ha, infatti, intercettato, nel 2016, l’utilizzo, da parte di un terzo, di un marchio potenzialmente confondibile con il marchio identificativo della propria azienda, i.e. “LAMBORGHINI”.
 
Vale la pena evidenziare che il suddetto marchio “LAMBORGHINI” è stato oggetto di numerose registrazioni di titolarità della citata Lamborghini S.p.a., relative sia a segni di parola sia a segni figurativi, tutelati tanto davanti all’Ufficio Marchi italiano (UIBM) quanto davanti all’Ufficio Marchi dell’Unione Europea (EUIPO) ed all’Ufficio Marchi Internazionale (OMPI). A titolo di esempio, si riportano qui di seguito alcune delle varianti oggetto delle citate registrazioni di marchio:
Nel caso di specie, il team di legali di Lamborghini S.p.a. aveva, in particolare, ravvisato nel logo “Lamburghino Grill and Beer”, di titolarità di un ristorante situato nel comune di Segrate, un concreto rischio di confusione con le proprie anteriori registrazioni di marchio. Si riporta qui sotto il logo in questione, che – com’è evidente – presenta taluni elementi di confondibilità con gli anteriori diritti di privativa della Lamborghini S.p.a..
Il logo in questione appare, infatti, in particolare da un punto visivo e fonetico, simile al marchio “LAMBORGHINI” (nelle varie declinazioni in cui lo stesso è tutelato, tra le quali quelle sopra riprodotte) di titolarità della società di Sant’Agata Bolognese.
Sulla base di tale assunto, la società appena menzionata ha, quindi, deciso di citare in giudizio il titolare del ristorante sopra menzionato, Signor Christian Rella, lamentando la concorrenza sleale posta in essere dallo stesso, lo sfruttamento non autorizzato dei propri marchi registrati e richiedendo, quindi, il risarcimento dei danni subiti, quantificati nella somma di Euro 200.000,00.
 
In particolare, Lamborghini S.p.a. evidenziava la notorietà del proprio marchio – che, quindi, estendeva la propria tutela anche ai servizi di ristorazione, proprio in virtù del sopra richiamato principio di c.d. tutela extramerceologica dei marchi notori – nonché la confondibilità del marchio stesso con il logo utilizzato in commercio dal ristorante riconducibile al Sig. Rella, essendo quest’ultimo costituito dalla figura di un toro, simbolo – per definizione – della casa automobilistica Lamborghini, e dalla dicitura “LAMBURGHINO”, riprodotta – peraltro – in caratteri pressoché identici a quelli caratterizzanti il marchio “LAMBORGHINI” di Lamborghini S.p.a.. Ne deriva, per la nota casa automobilistica emiliana, la volontà del convenuto di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo e dalla rinomanza del marchio anteriore “LAMBORGHINI” (c.d. “parassitismo”).
Oltre a quanto sopra, i legali di Lamborghini S.p.a. evidenziavano anche la titolarità, in capo alla propria assistita, di ulteriori registrazioni di marchio relative al segno “Tonino Lamborghini” rivendicanti tutela con riferimento a prodotti ricompresi nelle classi 29 e 30 della Classificazione di Nizza, ossia prodotti – quali “carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne” in classe 29 e “caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; riso; tapioca e sago; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria” in classe 30 – affini ai servizi di ristorazione identificati dal segno oggetto di contestazione, nonché con riferimento a servizi in classe 43, i.e. servizi di ristorazione.
A seguito delle suddette argomentazioni e richieste, così come sviluppate dai citati legali, il Sig. Rella si determinava a modificare il segno contestato con il segno a lato, che – dunque – identifica oggi il ristorante di Segrate sopra richiamato.
Neanche il segno così come modificato (e sopra riprodotto), però, parrebbe aver incontrato l’approvazione di Lamborghini S.p.a., che – infatti – ha comunicato di essere “disponibile a una risoluzione bonaria della vicenda” solo laddove la controparte proceda all’immediata cessazione dell’utilizzo indebito del marchio “al fine di evitare confusione sul mercato circa la provenienza di beni e servizi”.
 
Il Sig. Rella si è, quindi, detto disponibile ad assecondare tale richiesta della casa automobilistica di Sant’Agata Bolognese, a condizione – però – che la stessa rinunci alle proprie richieste risarcitorie. Questo parrebbe essere, ad oggi, lo stato della questione. Sarà, naturalmente, nostra premura continuare a monitorare la vicenda e farvi avere puntuali aggiornamenti in merito.