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La particolare protezione riservata ai segni di interesse pubblico
Il Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione Europea indica, al proprio articolo 7, intitolato “Impedimenti assoluti alla registrazione” alcune circostanze ostative alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione Europea. In particolare, l’impedimento enunciato alla lettera (i) dispone che sono esclusi dalla registrazione “i marchi che comprendono distintivi, emblemi o stemmi diversi da quelli previsti dall'articolo 6 ter della convenzione di Parigi e che presentano un interesse pubblico particolare, a meno che le autorità competenti ne abbiano autorizzato la registrazione”.
La vicenda conclusasi lo scorso 1° dicembre 2021 davanti al Tribunale dell’Unione Europea costituisce un esempio dei risvolti pratici ai quali ha condotto, nel corso del tempo, la presente disposizione.
Nel 2011, era stata depositata avanti all’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà (EUIPO) una domanda di marchio per un segno in cui era incluso il simbolo ufficiale dell'Unione Europea per le indicazioni geografiche protette, il cosiddetto simbolo "IGP" ai sensi del Regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Il titolare della domanda di marchio n. 10108454, il Sig. Gabriele Schmid, cittadino austriaco, intendeva rivendicare i seguenti prodotti alimentari ricompresi all’interno della classe 29 della Classificazione di Nizza: “olio di semi di zucca, corrispondente all'indicazione geografica protetta del Land austriaco Stiria”.
Tale domanda di marchio, la cui registrazione è stata concessa nel 2012, è stata, successivamente, oggetto di contestazione da parte della Austrian Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Camera regionale austriaca dell'agricoltura e delle foreste della Stiria). La stessa, infatti, ha depositato, nel 2018, un’azione di cancellazione per violazione dell’art. 7, paragrafo 1, lettera (i) EUTMR dinnanzi alla Cancellation Division dell’EUIPO, che aveva stabilito, appena un anno dopo, che il marchio in questione fosse invalido.
 
Su iniziativa del Sig. Schmid, la questione è passata dinanzi al Board of Appeal che ha emesso la propria decisione in data 23 settembre 2020 nei seguenti termini.
 
In primo luogo, si è provveduto ad esaminare se il simbolo IGP fosse riconducibile alla categoria di “simbolo di particolare interesse pubblico”.
A tal proposito, secondo giurisprudenza consolidata, un particolare interesse pubblico sussiste quando un simbolo ha un legame con una delle attività svolte da un'organizzazione internazionale intergovernativa. Dal momento che il simbolo IGP è usato dall'Unione Europea per prodotti che corrispondono ad un'indicazione geografica protetta, il Board of Appeal ha concluso che, dunque, esistesse un legame tra il simbolo IGP e l’UE concludendo con la considerazione, quindi, che il segno IGP godesse di particolare interesse pubblico.
 
La seconda parte della valutazione ha, invece, avuto ad oggetto la sussistenza – o meno – dell’autorizzazione da parte dell'autorità competente (la Commissione europea) a registrare il simbolo IGP come parte della domanda di marchio del Sig. Schmid. In particolare, era stato osservato che la Commissione europea non aveva acconsentito direttamente, né permesso, indirettamente, tale utilizzo sulla base del regolamento (UE) 1151/2012. Sulla base delle suddette considerazioni, la decisione emessa dal Board of Appeal ha, dunque, disposto la cancellazione del marchio oggetto di contestazione.
In seguito, adito il Tribunale dell’UE, il Sig. Schmid aveva argomentato che, analogamente alla previsione contenuta alla lettera h) dello stesso articolo 7, anche quanto disposto alla lettera i) EUTMR può essere invocato solo se l'uso del simbolo protetto può indurre il pubblico a pensare che vi sia un collegamento tra l'utente del simbolo e il titolare del marchio che utilizza quel simbolo. Nel caso di specie, invece, gli esaminatori del Board of Appeal non avevano dimostrato tale collegamento.
Nell’analisi condotta in merito all’applicazione dell’articolo 7(1)(i) EUTMR il Tribunale ha rilevato come la protezione prevista dalla disposizione in questione debba essere riservata se “Il marchio in questione induca il pubblico in errore circa l'origine dei prodotti o dei servizi che esso designa, inducendolo a credere che i prodotti o i servizi provengano dall'autorità alla quale il distintivo, l'emblema o lo stemma, di cui contiene una riproduzione o un'imitazione, si riferisce. Pertanto, la mera rappresentazione in un marchio di un simbolo di particolare interesse pubblico non è sufficiente per invocare la protezione.”
Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale ha annullato la decisione del Board of Appeal.  La questione, tuttavia, potrebbe non essersi conclusa, in quanto vi è ancora la possibilità di presentare appello di fronte alla Corte di Giustizia.