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LA TUTELA MULTILIVELLO SUI PERSONAGGI DI FANTASIA: IL DESTINO DI MICKEY MOUSE TRA PUBBLICO DOMINIO E REGISTRAZIONI DI MARCHIO

di Beatrice Marone

Lo scorso 5 dicembre si è celebrato l’anniversario numero 123 della nascita di uno dei personaggi che hanno rivoluzionato il mondo dell’intrattenimento: Walter Elias Disney. Di professione disegnatore pubblicitario, a vent’anni Walt aveva tentato di fondare il proprio studio di animazione a Kansas City. Il progetto non prese slancio, ma fu teatro di una collaborazione che, nel corso degli anni, sarebbe continuata in maniera proficua: quella con Ubbe Ert Iwwerks, a cui si deve l’ideazione di una molteplicità di personaggi protagonisti di cartoni animati. Trasferitosi in California, Walt iniziò a vendere le proprie storie animate, dal titolo “Alice Comedies”, al colosso Universal, prima di fondare a Burbank, il 16 ottobre 1923, la “The Walt Disney Company”, insieme al fratello maggiore Roy Oliver.

Nonostante siano stati numerosissimi i personaggi creati dai fratelli Disney, uno soltanto è diventato l’indiscutibile volto della società, mantenuto nel corso delle trasformazioni che l’hanno interessata di decade in decade: “Mickey Mouse”, ossia la versione originale di “Topolino”. Si tratta di un nome dovuto alla moglie di Walt, Lillian: pare, infatti, che proprio su suo suggerimento sia avvenuto il cambio “in corsa” da Mortimer Mouse a Mickey Mouse. Tale personaggio è stato recentemente protagonista della cronaca, poiché, dal 1° gennaio 2024, è entrato nel pubblico dominio. Il fatto che un’opera entri a far parte del pubblico dominio significa che la stessa non è più tutelata dalla disciplina del diritto d’autore e, dunque, può essere sia modificata sia utilizzata liberamente da chiunque senza violare diritti di d’autore di chicchessia.

 

Il pubblico dominio è uno spazio in cui è possibile utilizzare le opere creative senza dover chiedere od ottenere alcun consenso dall’autore, titolare dei diritti morali sull’opera, nonché senza dover versare alcun corrispettivo al titolare dei rispettivi diritti di utilizzazione. La tutela fornita dal diritto d’autore non è, infatti, illimitata nel tempo. Ciò avviene poiché, da un lato, gli ordinamenti giuridici sono particolarmente restii ad una durata indefinita per diritti e doveri e, dall’altro lato, affinché vi sia un bilanciamento fra gli interessi dei privati e quelli della collettività.

 

Tuttavia, per i personaggi creati per opere letterarie o cinematografiche, la questione è ancor più complessa. Infatti, ad essere terminata il 31 dicembre 2023 è soltanto la tutela del diritto d’autore sulla prima versione del personaggio. È utile, quindi, esaminare la cornice di tutela all’interno della quale artisti e creativi potranno muoversi da ora in avanti.

 

In primo luogo, occorre ricordare che le normative copyright sono, principalmente, legislazioni nazionali, con la conseguenza che il periodo di tutela fornito dai diritti d’autore varia a seconda del Paese la cui legge si applica al caso di specie. In Unione Europea, la cornice normativa del diritto d’autore consta, attualmente, di tredici direttive e due regolamenti. In particolare, la durata della tutela trova disciplina nella Direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, “concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi”. L’articolo 1 di tale testo stabilisce che i diritti d’autore di opere letterarie e artistiche durano per tutta la vita dell’autore e, una volta sopraggiunta la morte dello stesso, per i settant’anni successivi. Il secondo paragrafo, allo scopo di una tutela egualitaria dei diritti dei coautori, predispone che il termine di settant’anni sia calcolato dalla dipartita dell’ultimo coautore. Ancora, il terzo paragrafo specifica l’argomento della durata dei diritti anche per le opere anonime o rese sotto pseudonimo, individuando il dies a quo per il calcolo del termine settantennale nel momento in cui l’opera è stata lecitamente resa accessibile al pubblico. È interessante notare che l’articolo 1 della Direttiva 2001/20/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 “sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione” esplicitamente esclude la modifica del predetto articolo della direttiva 93/98/CEE, con l’eccezione della nuova disciplina fornita per i produttori fonografici.

Negli Stati Uniti, per le opere create dal 1° gennaio 1978, la tutela ha una durata parallela alla vita dell’autore, alla dipartita del quale si aggiungono ulteriori settanta anni. Tuttavia, uno scenario particolare si è verificato nel 1998, quando il Congresso ha approvato il “Copyright Term Extension Act”, con il quale i confini temporali della tutela conferita dal copyright per le opere create prima del 1° gennaio 1978 sono stati ampliati di vent’anni. Una nota di colore è rappresentata dal fatto che il titolo alternativo di tale testo sia “Sonny Bono Act”, dal nome del parlamentare che ne aveva proposto i contenuti, cantante e marito di Cher.

 

A livello internazionale, la direzione è stata indicata dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 1886, da ultimo emendata nel 1971 a Parigi. L’articolo 7 di tale Convenzione stabilisce che la durata della tutela garantita dalla Convenzione deve essere pari alla vita dell’autore e ai cinquant’anni successivi alla morte. Tuttavia, il paragrafo 6 permette che gli Stati aderenti forniscano una tutela di durata superiore a quella stabilita. La finestra temporale indicata è, dunque, quella minima, ragione per cui, nel corso degli anni, si è registrato un certo consenso nell’ampliamento della stessa.

 

Le reali ragioni alla base della scelta statunitense sono rese note dal nome con cui il testo normativo è, tuttora, conosciuto, ossia “Mickey Mouse Protection Act”, a seguito dell’attività di lobbying svolta, tra gli altri stakeholders dell’industria creativa, proprio da Disney. Il risultato, in ambito business, è stato il blocco, per ulteriori vent’anni, dell’ingresso non soltanto di Topolino, ma di una molteplicità di ulteriori personaggi ed opere, nel pubblico dominio. Ad accompagnare Topolino nello storico passaggio sancito il 1° gennaio 2024 sono state, infatti, altre opere di importanza fondamentale per l’arte e la letteratura: “Peter Pan” di J. M. Barrie, “L’amante di Lady Chatterley” di D. H. Lawrence e “Orlando” di Virginia Woolf.

 

Cosa comporta tale circostanza per il materiale originale e per gli utilizzi futuri dello stesso? In primis, ad entrare nel pubblico dominio è soltanto la versione grafica di Topolino inclusa nell’opera audiovisiva del 1923 “Steamboat Willie” e, non, invece, le rappresentazioni successive che resteranno soggette a copyright sino alla naturale scadenza del diritto. Una medesima sorte era toccata, qualche tempo fa, a Winnie-The-Pooh, che, dopo la conclusione della finestra temporale di tutela del copyright per l’omonima opera di A. A. Milne del 1926, è stato inserito in numerosi contenuti recenti, tra cui pubblicità e fumetti. Addirittura, è stato possibile costruire, produrre e distribuire un film con taglio horror dal titolo “Winnie-the-Pooh: Blood and Honey”, nelle sale nel gennaio 2023. Interessante è notare che in tale film non compare il personaggio di Tigro: introdotto da Milne soltanto nel secondo libro della saga, pubblicato nel 1928, il relativo copyright è, infatti, scaduto il 31 dicembre 2023. Proprio in ragione di ciò è stato possibile includere tale personaggio nel sequel del film, distribuito nel marzo 2024.

 

L’ingresso nel pubblico dominio di opere o personaggi catturati in una specifica convergenza spazio-temporale non ne consente l’uso indiscriminato. Infatti, i discendenti degli autori, in primis, e le società titolari di diritti, poi, hanno approntato numerose vie per continuare a controllarne il destino in termini di utilizzo. Disney si è già dichiarata pronta ad inviare lettere di diffida, nonché a proporre azioni legali, a scopo di tutelare quelle versioni “più moderne” di Topolino che risultano ancora oggetto di copyright.

Peraltro, è necessario ricordare che la strategia di un’impresa, ormai, non si fonda più, come invece accadeva decenni fa, soltanto sulla tutela per tramite di copyright. Tale meccanismo di protezione, infatti, presenta, in particolare in alcuni Stati, notevoli difficoltà di enforcement o un grave onere della prova sull’attore che ne contesti la violazione ad un altro soggetto. I diritti di privativa industriale rafforzano ulteriormente le pretese del titolare e le differenti vie per ottenere le relative garanzie di tutela. In particolare, la tutela tramite i diritti di marchio registrato si è ampliata in misura sempre maggiore anche in questa direzione. Topolino è, dunque, oggetto di una molteplicità di marchi depositati e registrati dinanzi agli Uffici competenti ed oggi pienamente validi ed efficaci. A titolo soltanto esemplificativo, è utile notare che, nei soli Stati Uniti, Disney Enterprises, Inc. e The Walt Disney Company sono titolari di almeno una ventina di registrazioni di marchio per segni denominativi o figurativi che incorporano il nome “Mickey Mouse”, la più antica delle quali è stata depositata nel lontano 1928.

In conclusione, l’anniversario della nascita di Disney permette di ricordare come, nel tempo, la tutela delle opere creative si sia modificata allo scopo di rispondere alle esigenze via via poste all’attenzione dei titolari. Quella che era un’impresa familiare è divenuta una multinazionale che pone le proprie basi proprio sui personaggi e sui mondi creati. Di conseguenza, qualsiasi cessazione della tutela, sia essa risultato di azioni legali da parte di terzi sia essa semplicemente conseguenza dello scorrere del tempo, ha un impatto di grande rilevanza sul business. Si tratta di temi che saranno sempre più di interesse anche nel futuro, a titolo di esempio in relazione alle rielaborazioni rese possibili dai sistemi di intelligenza artificiale. Temi tradizionali su cui riflettere sulla base di una visuale nuova che promette affascinanti ricerche e confronti per gli esperti e per il grande pubblico.