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Commento alla legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante: «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy», corredato delle relative note
L’11 Gennaio 2024 è entrata in vigore la legge 27 Dicembre 2023 n. 206, rubricata “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy”.
Tale testo normativo pone, quale obiettivo generale esposto all’Art. 1 del Titolo I, quello di valorizzare e promuovere, in Italia e all’estero, le produzioni di eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali.
Viene inoltre convenzionalmente istituita una giornata nazionale del Made in Italy, al fine di porre l’accento sulla creatività e l’eccellenza italiana, che si celebrerà il 15 aprile di ciascun anno.
Per la realizzazione degli ambiziosi obiettivi prefissati dalla legge n. 206/2023 il Ministero dell’economia e delle finanze ha istituito il Fondo nazionale del made in Italy con la dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l’anno 2023 e di 300 milioni di euro per l’anno 2024.
Di particolare rilievo, l’art. 5 del testo normativo in esame, il quale esprime l’intenzione del legislatore di favorire iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne e di sostenere lo sviluppo di nuove imprese femminili in tutto il territorio nazionale.
Vengono poi menzionate una serie di misure per l’incentivazione della proprietà industriale, fra cui la concessione del Voucher 3I (Investire In Innovazione), il quale potrà essere usato per l’acquisto di servizi di consulenza relativi a brevettabilità delle invenzioni, effettuazione di ricerche di anteriorità preventive, redazione della domanda di brevetto e deposito presso l’UIBM e l’estensione all’estero di domanda del brevetto.
Altra novità di spessore è l’introduzione di disposizioni in materia di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale. Si prevede infatti che un’impresa titolare o licenziataria di un marchio di particolare interesse e valenza nazionale, registrato da almeno 50 anni, ovvero per il quale sia dimostrabile l’uso continuativo da almeno 50 anni (c.d. marchio storico), qualora intenda cessare l’attività svolta, debba notificare preventivamente al MIMIT  (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) le informazioni relative al progetto di cessazione dell’attività, indicando i motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la cessazione della stessa. A quel punto, una volta ricevuta tale notifica, se il marchio non è oggetto di cessione a titolo oneroso da parte dell’impresa, il MIMIT ha la facoltà di subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio, al fine di tutelarlo ed evitare e di prevenirne l’estinzione, salvaguardandone la continuità.
Una volta rilevato il marchio, il MIMIT ha facoltà di utilizzarlo esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire in Italia oppure trasferire in Italia attività produttive ubicate all’estero.
In aggiunta, la nuova l. 206/2023 istituisce, all’art. 19, la fondazione denominata «Imprese e competenze per il made in Italy» con il compito di promuovere il raccordo tra le imprese che rappresentano l’eccellenza del made in Italy, comprese quelle titolari di marchi storici, e i licei del made in Italy, al fine di diffondere la cultura d’impresa del made in Italy tra gli studenti e favorire iniziative mirate a un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro
Seguono poi una serie di disposizioni a carattere dichiarativo, funzionali a definire concetti quali quello di “impresa culturale e creativa”, “start-up innovativa culturale e creativa”, “creatori digitali” e “distretti del prodotto tipico italiano.”
Il testo normativo, all’art. 42 e ss., consente alle regioni, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della stessa, di effettuare una ricognizione delle produzioni artigianali ed industriali tipiche che sono già oggetto di forme di riconoscimento o di tutela ovvero per le quali la reputazione e la qualità sono fortemente legate al territorio locale
Gli esiti di tale ricognizione sono trasmessi al Ministero delle imprese e del made in Italy, che, con decreto adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce un regime uniformemente valido e applicabile per il riconoscimento e la protezione, a livello nazionale, dei prodotti tipici.
La normativa, in chiusura, prevede un Capo dedicato alle nuove tecnologie, ai sensi del quale si vuole garantire una maggiore tutela ai prodotti italiani artigianali e industriali, inclusa la certificazione delle fasi di lavorazione tramite blockchain.
Da ultimo, si fa riferimento alla riorganizzazione degli uffici giudiziari per contrastare il crescente fenomeno della contraffazione. Pertanto, si prevede un intervento modificativo delle attribuzioni della figura del procuratore della Repubblica distrettuale tramite l’inserimento dell’art. 517-quater (il quale punisce la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).