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Il personaggio di fantasia e il diritto d’autore – Tribunale di Roma 6504/2021

Il personaggio di fantasia e il diritto d’autore – Tribunale di Roma 6504/2021

Con sentenza del 16 aprile 2021, il Tribunale di Roma si è espresso in merito alla tutelabilità dei personaggi di fantasia ai sensi della legge sul diritto d’autore (l. 633/1941).

Protagonisti della vicenda sono, da un lato, la società Unidis Jolly Film S.r.l. (attrice) e, dall’altro, le società Paramount Pictures Corporation, Paramout Home Entertainment Italy S.r.l., Universal Pictures International Italy S.r.l., Sky Italia S.r.l. (convenute), nonché Gregor John Verbinski, Hans Florian Zimmer, James Ward Byrkit e John David Logan (chiamati in causa, invece, per ordine del giudice).

L’attrice, produttrice dell’opera cinematografica “Per un pugno di dollari”, realizzata nel 1964 sotto la regia di Sergio Leone – dalla quale si erano poi tratti i sequel “Per qualche dollaro in più” e “Il buono il brutto il cattivo” (la cosiddetta “trilogia degli spaghetti western”) – ha agito ai fini dell’accertamento dell’intervenuta violazione dei propri diritti autorali ad opera del film d’animazione “Rango”, convenendo dunque in giudizio tutte le società intervenute nella produzione e distribuzione dell’opera cinematografica.

L’asserita violazione avrebbe riguardato, nell’opinione dell’attrice, i diritti scaturenti dalla legge sul diritto d’autore in relazione al personaggio protagonista della suddetta trilogia, “l’uomo senza nome”, interpretato dall’attore americano Clint Eastwood.

Image l'uomo senza nome spaghetti western
Image animation movie Rango

In particolare, il film d’animazione Rango narra le vicende di un camaleonte, aspirante attore, che a seguito di un incidente in auto, intervenuto mentre attraversava il deserto del Mojave, raggiunge la cittadina di Dust, un desolato avamposto del selvaggio West. La scena oggetto di contestazione si sviluppa dal minuto 1.21:08 al minuto 1.22:45, lasso di tempo durante il quale compare in sogno al protagonista un personaggio chiamato “Spirito Del West”, che riprodurrebbe le fattezze fisiche e le caratteristiche morali dell’“uomo senza nome”, con conseguente violazione delle norme sul diritto d’autore poste a tutela del personaggio di fantasia.

È infatti costante l’orientamento che riconosce tutela autorale autonoma rispetto all’opera di riferimento, anche ai relativi personaggi, si pensi a figure quali Sherlock Holmes, James Bond, la Pantera Rosa o il Gabibbo (il quale, tra l’altro, è stato protagonista di una lunga e complessa vicenda giudiziaria, dovuta proprio al preteso plagio di un altro personaggio di fantasia, “Big Red”, la mascotte della Western Kentucky University).

 

Nel caso di specie, il Tribunale di Roma ha, in effetti, riconosciuto la netta somiglianza tra il protagonista del celebre film western e il personaggio animato di Rango, riferendosi specificamente all’abbigliamento, alla gestualità, al timbro della voce e alle caratteristiche fisiche del personaggio (non invece a quelle morali che, a detta dei giudici, non possono essere colte in quel brevissimo lasso di tempo). Nonostante ciò, il Collegio ha ritenuto che non sussistesse alcuna violazione dei diritti d’autore vantati dall’attrice e ciò sulla base di due principali argomentazioni.

Anzitutto, i giudici hanno osservato che il personaggio che appare in Rango non si ispira tanto all’“uomo senza nome”, quanto più all’attore che lo interpreta, Clint Eastwood. In effetti, Spirito Del West viene raffigurato anziano e con i capelli bianchi, come oggi appare il celebre attore, diversamente dal suo aspetto invece nei film menzionati. Inoltre, nel film d’animazione vengono anche emblematicamente mostrati gli svariati premi Oscar conseguiti dall’attore. Infine, va anche tenuto in considerazione che il personaggio animato appare in sogno al protagonista per spronarlo a perseguire i propri obiettivi, ossia, in particolare, quello di diventare un attore di successo.

Già tali considerazioni, che hanno portato i giudici a ritenere che il personaggio in questione si riferisse non al protagonista del film western, bensì all’attore che lo interpretava, Clint Eastwood, sarebbero sufficienti ad escludere qualsiasi intento plagiario.

Nonostante ciò i giudici non si sono fermati e hanno proseguito sviluppando un’ulteriore argomentazione. Hanno infatti osservato che “l’uomo senza nome”, in realtà, non sembra presentare quei requisiti di creatività e originalità tali da renderlo sufficientemente distinguibile rispetto al protagonista tipico del genere western, con la conseguenza che non sarebbe, in ogni caso, applicabile la normativa sul diritto d’autore.

La l. 633 del 1941, infatti, tutela quelle opere che siano dotate di carattere creativo (ex art. 1 l.a.). Il concetto di creatività è stato a lungo dibattuto e, tutt’ora, esistono diverse tesi che poggiano su altrettante interpretazioni di carattere creativo, alcune meno rigorose, come quella secondo cui la creatività vada riconosciuta ogniqualvolta l’autore abbia effettuato una scelta discrezionale in presenza di più alternative, altre invece più stringenti, secondo cui il carattere creativo sussiste solo nel caso in cui l’opera sia espressione della personalità del suo autore.

La presente sentenza ha il merito di aver declinato il concetto di carattere creativo con specifico riferimento ai personaggi di fantasia, sancendone i requisiti di accesso alla tutela: “un personaggio potenzialmente oggetto di diritti autorali è difatti un soggetto frutto di un’autonoma e personale creazione artistica da parte del suo ideatore il quale racchiuda delle caratteristiche tali da renderlo immediatamente riconoscibile in quanto tale, quale estrinsecazione della personalità artistica del creatore, anche al di fuori del contesto in cui originariamente è stato collocato ed inventato”.

Scene from the animated movie Rango

Più precisamente, ciò che sottolinea il Tribunale di Roma investito della presente questione, è che, nel caso dei personaggi di fantasia, affinché possano godere della protezione ex l.a., è necessario che essi siano “caratterizzati da una nota ed inequivocabile iconografia” e, quindi siano 

“assolutamente determinati nel contesto narrativo e potenzialmente interpretabili da una pluralità di attori ed in contesti storici e geografici totalmente differenti”. I giudici sembrerebbero quindi accogliere anche quell’orientamento dottrinale secondo cui i personaggi di fantasia sarebbero in effetti tutelabili qualora le relative peculiarità siano tali da renderne uniche e prevedibili le reazioni, anche nel contesto di una nuova situazione o storia, proprio in virtù della loro spiccata caratterizzazione.

Clint Eastwood image from L'uomo senza nome spaghetti western coloured

Infine, è interessante sottolineare un ulteriore passaggio della decisione, riguardante alcune precisazioni avanzate dai giudici in merito al tema della parodia. Le opere parodistiche infatti rappresentano un dato creativo autonomamente tutelabile dalla normativa sul diritto d’autore, costituendo esse delle opere nuove rispetto all’opera parodiata. Tuttavia, nel caso di specie, il Collegio non ha ritenuto che la condotta delle convenute fosse inquadrabile nell’ambito della parodia, considerato che i contenuti del film Rango non assumono alcuna

funzione dissacratoria o natura rielaborativa. Si tratta in realtà, a detta dei giudici, di “citazionismo” e non di parodia, del tutto “lecito e non foriero di responsabilità per la violazione del diritto d’autore nel momento in cui la citazione avviene in forma manifesta e limitata a dei singoli spezzoni che non assumono significato nell’economia dell’opera artistico letteraria”, riallacciandosi quindi alla cosiddetta teoria del fair use.