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Il Tribunale dell'UE, la Liga e la registrazione del marchio "El Clasico"
Il Tribunale dell’Unione Europea (in seguito anche il “Tribunale”), nell’ambito della sentenza emessa all’esito del procedimento n. T‑809/19, ha recentemente avuto modo di pronunciarsi con riferimento al requisito della distintività del marchio. Nello specifico, il Tribunale – facendo applicazione di criteri interpretativi ormai consolidati – ha confermato la decisione di secondo grado della Commissione Ricorsi dell’EUIPO, nell’ambito della quale la Liga Nacional de Fútbol Profesional si vedeva negare la registrazione della propria domanda di marchio UE n. 1379292 “EL CLASICO”.
Il Tribunale ha, dunque, accolto le argomentazioni dell’EUIPO poste a sostegno della tesi della non registrabilità, in Unione Europea, del segno in questione, fondando la propria pronuncia – tra le altre cose – sulle seguenti circostanze:
 
- Essendo il marchio in questione composto da parole di lingua spagnola, il pubblico di riferimento da considerare ai fini della valutazione circa la distintività, o meno, del segno, deve essere ravvisato nel pubblico di lingua spagnola;
 
- Il termine “clasico” in lingua spagnola significa “tradizionale”/ ”caratteristico” e, dunque, occorre verificare se tali significati possano, alla luce del caso concreto, risultare descrittivi, o meno, in relazione ad uno o più dei servizi rivendicati dalla domanda di marchio in esame;
 
- Nonostante il termine “EL CLASICO” sia senz’altro notoriamente accostato, in ambito calcistico, ad un peculiare incontro sportivo (la partita di calcio tra Real Madrid e Barcellona), l’ampiezza dei servizi rivendicati dalla domanda di marchio in questione impone di dover valutare se il consumatore medio di lingua spagnola – alla vista del segno in questione – riconduca immediatamente il termine “EL CLASICO” a quel particolare evento sportivo o se, invece, il significato proprio di tali parole interrompa un simile nesso identificativo, laddove il termine in questione sia utilizzato, seppur per i servizi rivendicati dalla domanda di marchio in esame, al di fuori del precipuo contesto calcistico.
 
 
Ebbene, nell’accogliere le posizioni dell’EUIPO, il Tribunale si è senz’altro posto in una linea di continuità con gli indirizzi interpretativi delineatisi con riferimento al tema della valutazione del carattere distintivo di un marchio di impresa. Come correttamente espresso dall’EUIPO, infatti, non può negarsi che il segno “EL CLASICO” abbia una certa rinomanza in un determinato contesto (i.e. quello calcistico); ciò non toglie – tuttavia – che la contemporanea sussistenza di un significato altrettanto vago quale quello risultante dal termine in questione impone una maggiore attenzione nella verifica dell’effettiva distintività in relazione ai prodotti e/o ai servizi eventualmente rivendicati.
In conclusione, si può quindi affermare che – laddove il marchio “EL CLASICO” fosse stato depositato con rivendica unicamente di prodotti e/o servizi attinenti all’ambito calcistico o, tutt’al più, al settore sportivo in generale – la Liga Nacional de Fútbol Profesional avrebbe, probabilmente, visto riconoscersi i propri diritti di privativa sul segno “EL CLASICO”. I diritti in questione, tuttavia, non possono essere ritenuti così estesi da impedire a qualunque terzo di utilizzare un termine di uso comune come “EL CLASICO” in settori commerciali distinti ed ulteriori rispetto all’ambito in cui tale dicitura gode di una qualche notorietà.