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Il Tribunale di Milano si schiera con Maranello nella causa contro Philipp Plein per l'utilizzo di alcune Ferrari durante una sfilata di moda.
Con la sentenza dello scorso 3 giugno 2020, la Sezione Specializzata del Tribunale di Milano ha affrontato il tema dell’utilizzo di automobili di lusso da parte di una Casa di moda in relazione ad una sfilata per la presentazione di una propria collezione.
Il caso vedeva infatti la nota Casa automobilistica Ferrari S.p.A. (“Ferrari”) citare in giudizio la Philipp Plein International AG (“Philipp Plein”), per aver utilizzato autovetture a marchio “FERRARI” nel contesto della sfilata di presentazione della collezione primavera / estate 2018, previa apposizione del segno distintivo “PHILIPP PLEIN” in associazione al celebre marchio del “cavallino rampante”, che caratterizza le vetture Ferrari.
Secondo le tesi attoree, tale utilizzo costituirebbe indebita utilizzazione e appropriazione dei pregi dei marchi “FERRARI”, con i conseguenti (i) rischio di associazione tra le due imprese, e (ii) pericolo di confusione tra i prodotti di abbigliamento delle stesse.
Nel difendere la propria posizione, Philipp Plein ha per contro osservato come l’utilizzo delle autovetture Ferrari fosse avvenuto ai soli fini di intrattenimento del pubblico, rievocando le suggestioni di celebri film hollywoodiani, unitamente ad autoveicoli a marchio “Lamborghini”, “BMW”, “Audi” e a svariati motoveicoli di altre blasonate case. Lo spettacolo realizzato per l’evento, secondo la convenuta, avrebbe avuto il fine di stupire gli spettatori, senza tentativo alcuno di agganciare il marchio delle case automobilistiche coinvolte con il marchio di moda sponsorizzato nello specifico.
"L'utilizzo delle vetture di Maranello nelle sfilate costituirebbe indebita utilizzazione e appropriazione dei pregi dei marchi "FERRARI".
In punto di diritto, pertanto, Philipp Plein ha ritenuto di invocare l’applicazione del principio di esaurimento del marchio ai sensi dell’art. 5 del Codice della proprietà industriale e dell’art. 15 Regolamento Marchi dell’Unione Europea. Secondo le tesi della convenuta, l’utilizzo dei veicoli Ferrari costituirebbe un mero godimento da parte di Philipp Plein, “senza alcuna finalità commerciale o di sfruttamento economico del marchio”, ivi inclusa quella pubblicitaria.
Tale difesa non è tuttavia stata accolta dal Tribunale di Milano.
Innanzitutto, infatti, il Collegio ha rilevato come Philipp Plein abbia decorato i veicoli a marchio “FERRARI” utilizzati per la realizzazione della sfilata con i segni distintivi “PHILIPP PLEIN”, “con modalità tali da accostarli al celebre ‘cavallino rampante’ che contraddistingue la casa di Maranello”.
Non solo, il Tribunale ha evidenziato come la Casa di moda abbia successivamente divulgato numerose immagini e video della sfilata sul web a fini pubblicitari, ponendo particolare risalto ai veicoli di lusso utilizzati.
Per tali ragioni, il Collegio ha ritenuto non condivisibile l’eccezione di esaurimento del marchio, “atteso che le vetture commercializzate dall'attrice non sono state utilizzate a scopo di mero godimento o nell'ambito della loro fisiologica immissione nel circuito economico, ma specificatamente al fine di realizzare uno spettacolo di promozione dei capi d'abbigliamento distribuiti da PHILIPP PLEIN”; elemento peraltro comprovato dall’apposizione dei segni distintivi “PHILIPP PLEIN” al blasone della Casa Ferrari.
Inoltre, considerato fatto notorio che il segno “FERRARI” gode di particolare rinomanza, il Tribunale ha ritenuto che l'utilizzo delle vetture Ferrari nel corso di una sfilata di moda, peraltro decorate con i marchi “PHILIPP PLEIN” in associazione al marchio della Casa automobilistica, “costituisca illegittimo utilizzo del marchio notorio di proprietà dell'attrice, configurandosi tale attività quale illegittimo agganciamento ai tratti distintivi del segno rinomato, così come percepito dal pubblico”.
Accertate le violazioni delle privative industriali della Casa di Maranello, il Tribunale ha pertanto inibito ogni ulteriore utilizzo da parte di Philipp Plein delle immagini e dei video realizzati durante l’evento, condannando altresì la Casa di moda al risarcimento del danno patrimoniale per Euro 200.000 (applicando il criterio del c.d. “prezzo del consenso”) e del danno non patrimoniale per Euro 100.000 (per lo svilimento del marchio Ferrari causato dalla condotta illecita).
Photos by Alexunder Hess and Alexander Ramsey on Unsplash