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“THE ELF ON THE SHELF”: IL TRIBUNALE DI VENEZIA BOCCIA IL RICORSO PER PLAGIO E DIFENDE LA CREATIVITÀ NATALIZIA

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, la tradizione dei pupazzi e dei racconti legati a Babbo Natale torna ad occupare il centro della scena, ma non solo come simbolo di festa. Infatti, una recente vicenda legale ha visto protagonista il celebre libro “The Elf on The Shelf”, con una decisione che potrebbe avere ripercussioni significative per il settore della protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Lumistella, la società americana che detiene i diritti sul racconto natalizio “The Elf on The Shelf” e sul celebre pupazzo “Scout Elf”, ha, infatti, intentato un ricorso cautelare contro una casa editrice italiana e altri soggetti coinvolti nella produzione e distribuzione di un’opera simile alla propria, accusandoli di plagio e contraffazione. La richiesta di Lumistella comprendeva il sequestro, il ritiro dal mercato ed il blocco della vendita del libro “L’Elfo di Babbo Natale” e della bambola “Fratellino Magico”, considerati – appunto – dalla società attrice come una violazione dei propri diritti. Tuttavia, il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso, dando un chiarimento importante sul tema della tutela delle opere creative e sui limiti della protezione legale in ambito di diritto d’autore.

La causa è, in particolare, iniziata dopo che Lumistella ha accusato i produttori del libro “L’Elfo di Babbo Natale” di aver copiato l'idea alla base di “The Elf on The Shelf”. Quest’ultimo libro, scritto nel 2005 da Carol Aebersold e Chanda Bell, racconta la storia di un elfo che, durante il periodo natalizio, si sposta dal Polo Nord per osservare il comportamento dei bambini, riferendo a Babbo Natale se sono stati buoni o cattivi. La bambola “Scout Elf” è, invece, un prodotto legato a questa storia, che, negli anni, ha conquistato milioni di famiglie nel mondo. La disputa legale è nata, per l’appunto, quando Lumistella ha ritenuto che l'opera italiana fosse troppo simile alla propria, tanto da giustificare una causa per plagio. La società ha infatti chiesto al Tribunale di intervenire con un'ordinanza cautelare che inibisse la commercializzazione dei prodotti ritenuti contraffatti.

Il Tribunale di Venezia, nell’ambito del procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 11527/2024, ha analizzato con attenzione le due opere in questione, esaminando le somiglianze e le differenze sussistenti tra il libro “The Elf on The Shelf” e la bambola “Scout Elf”, da un lato, e le opere contestate, dall’altro lato.

Per quanto riguarda il libro, il Giudice ha riconosciuto che “The Elf on The Shelf” rappresenta una reinterpretazione creativa di una tradizione natalizia comune in Nord America, a sua volta richiamante antichi miti scandinavi. Sul punto, il Tribunale ha sottolineato che il diritto d’autore tutela non l’idea in sé, ma la sua forma espressiva. In questo caso, il Giudice ha ritenuto che l'opera delle autrici fosse sufficientemente originale da meritare protezione, in quanto “espressione della personale e soggettiva estrinsecazione della reinterpretazione rivisitata di detta tradizione” da parte delle autrici stesse; tuttavia, dopo un esame comparativo con il libro italiano, il giudicante ha escluso qualsiasi forma di plagio. Difatti, le differenze tra i due testi sono emerse come decisive: diverse tecniche di illustrazione, lunghezza e complessità delle frasi, nonché una trama narrativa che, pur condividendo alcuni elementi comuni, si distingue sostanzialmente nell’approccio al personaggio dell'elfo e nella sua interazione con i bambini.

Per quanto riguarda, poi, la bambola “Scout Elf”, il Tribunale ha escluso che il pupazzo di Lumistella fosse sufficientemente originale da godere della protezione del diritto d’autore. Sebbene il pupazzo sia un prodotto di successo, il Tribunale ha, infatti, ritenuto che si trattasse di una semplice rappresentazione di un elfo natalizio, priva degli elementi creativi distintivi necessari per proteggere il prodotto in questione in forza del diritto d’autore. La bambola, sia in versione peluche che in feltro, è stata, in particolare, considerata una creazione che riprende caratteristiche generali degli elfi tradizionali, come le orecchie a punta, gli occhi grandi e il colore rosso, senza alcuna caratterizzazione unica che la distingua da altre rappresentazioni simili. Dunque, l’assenza di un “fumus boni iuris” ha portato al rigetto del ricorso cautelare con l’ordinanza del 28 novembre 2024, anche se non è escluso che Lumistella possa ancora portare avanti il caso in una sede ordinaria, dove – com’è noto – è possibile un esame più approfondito tanto delle differenze eventualmente esistenti tra i prodotti quanto dei possibili danni causati dalla presunta contraffazione.

Se, da un, lato la decisione del Tribunale di Venezia favorisce, dunque, la libertà creativa e la concorrenza, dall’altro lato la stessa evidenzia la difficoltà di tutelare in modo estensivo alcune creazioni, in particolare quando si tratti di tradizioni culturali comuni o di creazioni dotate di elementi che non siano sufficientemente distintivi e, quindi, che non consentano alle creazioni stesse dia poter essere considerate come opere originali. In un mercato in cui le imitazioni sono all'ordine del giorno, sarà interessante osservare come la giurisprudenza in materia evolverà nel prossimo futuro, soprattutto in un settore, come quello natalizio, dove l'afflusso di nuovi prodotti e idee è costante.