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BANKSY E LA CANCELLAZIONE DEL MARCHIO FLOWER THROWER PER MALAFEDE

di Livia Allegri

 

Con la recente decisione N. 33843 C, l’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ha dichiarato nulla per malafede del depositante, ai sensi dell’art. 59 del Regolamento UE n. 1001/2017 sul marchio dell’Unione Europea, la registrazione di marchio n. 12575155, costituito dalla rappresentazione dell’iconica opera “Flower Thrower” dell’artista Banksy.

 

Nel 2019, la Full Colour Black Limited, società che commercializza cartoline e altri gadget riproducenti le opere dell’artista, ha chiesto l’annullamento della poc’anzi citata registrazione, asserendo che il marchio in questione fosse privo di capacità distintiva e, soprattutto, che fosse stato depositato in malafede in quanto, al momento del deposito, il richiedente non avrebbe avuto alcuna intenzione di utilizzarlo in commercio. La Divisione di Cancellazione dell’EUIPO ha ritenuto fondate le argomentazioni sviluppate dalla Full Colour Black Limited, annullando la relativa registrazione. 

 

Nello specifico, l’EUIPO ha ritenuto che, al momento del deposito della domanda di registrazione in esame, Banksy non avesse una reale volontà di utilizzare la propria opera come segno distintivo per identificare prodotti o servizi. Al contempo, l’EUIPO ha verificato che non vi è mai stato un effettivo uso in commercio della rappresentazione dell’opera “Flower Thrower” come marchio, considerato che, come apertamente dichiarato dallo stesso artista, l’apertura del punto vendita a Londra denominato “Gross Domestic Product” ha avuto l’unico scopo di cercare di evitare la decadenza del marchio stesso per non uso.

 

La Divisione di Cancellazione dell’EUIPO ha, pertanto, fondato la propria decisione su una connotazione piuttosto ampia di malafede, di matrice prettamente giurisprudenziale e, da ultimo, ribadita dalla sentenza del 29/01/2020, 371/18 (SKY, EU: C: 2020: 45), in base alla quale la malafede sarebbe ravvisabile ogniqualvolta vi sia un intento sleale del richiedente rispetto ai fini perseguiti dalla normativa europea in materia di marchi.

 

Sulla scorta tanto di tale definizione quanto degli elementi di fatto esaminati, l’EUIPO ha quindi concluso che lo scopo perseguito da Banksy all’atto del deposito della domanda di marchio de qua non fosse conforme alle funzioni proprie di un marchio registrato, ossia l’identificazione e la certezza della provenienza di prodotti e servizi, ed ha – dunque – dichiarato nulla la registrazione di marchio n. 12575155.

 

La decisione dell’EUIPO offre, senz’altro, un interessante spunto di riflessione in merito all’impossibilità di riconoscere protezione alle opere di street art sulla base del diritto d’autore. Gli Esaminatori dell’EUIPO, infatti, esulando dall’ambito proprio del procedimento di cancellazione, hanno precisato che, a loro avviso, le opere di street art, eseguite senza il consenso del proprietario del bene su cui sono realizzate, costituiscono un reato e, in quanto tali, non sono tutelabili dal diritto d’autore. Tale considerazione troverebbe ulteriore conferma, sempre a dire degli Esaminatori, nel fatto che i graffiti sono solitamente collocati in luoghi pubblici, affinché tutti possano vederli e fotografarli, ciò che potrebbe “annullare” qualsiasi diritto d’autore, anche nel caso l’autore dovesse negare tale “annullamento” e volesse rivendicare il proprio diritto d’autore.